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Sez. 2, Ordinanza n. 17956 del 28/06/2024 (Rv. 671717-02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE | Diritto di uso su area da destinare a parcheggio della propria auto - Compatibilità con la servitù di passaggio in favore del fondo di un terzo - Onere probatorio - Riparto. SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671717-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE

In tema di compatibilità del diritto di uso su area destinata a parcheggio con la servitù di passaggio a favore del fondo di un terzo, è colui verso il quale è proposta la domanda di adempimento a dover provare tale compatibilità senza che, per converso, gravi a carico della parte che contesta l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'incompatibilità tra parcheggio e servitù di passaggio.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)