Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 (Rv. 660419 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | "Exceptio inadimpleti contractus" - Onere della prova - Criteri di riparto - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimpleti contractus").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)