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Sez. 2, Sentenza n. 720 del 30/01/1980 (Rv. 404165 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404165-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma dell'art 1455 cod civ, nella valutazione dell'inadempimento si deve tener conto, oltre che dell'entita obiettiva della prestazione mancata o eseguita con ritardo, in relazione all'economia complessiva del contratto e all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento, anche del comportamento complessivo della parte inadempiente. (V 1741/69, mass n 340767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)