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Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 19/05/1969 (Rv. 340767 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - MOROSITA DEL CONDUTTORE - ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA IMPORTANZA - VALUTAZIONE UNITARIA DEL COMPORTAMENTO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA DELL'INTERESSE DEL LOCATORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340767-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - MOROSITA DEL CONDUTTORE - ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA IMPORTANZA - VALUTAZIONE UNITARIA DEL COMPORTAMENTO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA DELL'INTERESSE DEL LOCATORE - NECESSITA.*

La valutazione del giudice di merito sulla importanza dell'inadempimento costituito dal mancato o ritardato pagamento della pigione, deve essere unitaria, e cioe relativa a tutto il comportamento del debitore, desunto dalla persistenza della mora o di precedenti ritardi nel pagamento del canone di locazione e l'apprezzamento dell'entita obiettiva della mora denunziata deve farsi in relazione oltre che alla economia complessiva del contratto, all'interesse del locatore al puntuale pagamento dei canoni. (V. 703-68, massima n. 331921 2733-67, massima n. 330240 2143-66, massima n. 324176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)