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Sez. L, Sentenza n. 1315 del 15/02/1985 (Rv. 439397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE - PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO PER SCIOPERO - RILEVANZA - PORTATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE - PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO PER SCIOPERO - RILEVANZA - PORTATA - LIMITI.*

Il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'Esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'Obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve Disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'arrotondamento ad un mese delle frazioni superiori a quindici giorni di servizio, disposto dall'art. 13 del contratto collettivo del 1976 per i dipendenti da aziende industriali del settore legno e sughero, operasse soltanto in favore dei lavoratori con anzianità di servizio inferiore ad un anno e non fosse estensibile al caso di sospensione del lavoro per sciopero). (V 6316/82, mass nn 423959 e 423960).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)