Sez. L, Sentenza n. 5104 del 11/06/1987 (Rv. 453700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SOSPENSIONE DEL LAVORO - SCIOPERO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CORRISPETTIVITÀ - APPLICABILITÀ NELL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CLAUSOLA PREVEDENTE LE IPOTESI DI COMPUTABILITÀ DEL PERIODO DI SOSPENSIONE AGLI EFFETTI DELLE FERIE - INCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE PER SCIOPERO IN DETTE IPOTESI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SOSPENSIONE DEL LAVORO - SCIOPERO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CORRISPETTIVITÀ - APPLICABILITÀ NELL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CLAUSOLA PREVEDENTE LE IPOTESI DI COMPUTABILITÀ DEL PERIODO DI SOSPENSIONE AGLI EFFETTI DELLE FERIE - INCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE PER SCIOPERO IN DETTE IPOTESI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Il principio della corrispettività, per cui, in ipotesi di astensione dal lavoro da parte di lavoratori subordinati per effetto della loro partecipazione ad uno sciopero, si determina una contemporanea sospensione delle obbligazioni corrispettive dedotte nel rapporto, trova applicazione nell'interpretazione dei contratti collettivi e quindi, ove una norma di questi ultimi (nella specie, l'art. 13 CCNL 17 dicembre 1979 per i dipendenti di aziende tessili) preveda le ipotesi in cui il periodo di sospensione della prestazione lavorativa sia non di meno computabile agli effetti delle ferie, senza includervi espressamente lo sciopero, l'interpretazione del giudice del merito per ricomprendere tra tali ipotesi anche la sospensione dell'attività lavorativa per effetto dello sciopero deve procedere ad una ricerca rigorosa della volontà delle parti contraenti in ordine alla tassatività o meno delle previste ipotesi, anche alla luce del criterio della ragionevolezza previsto dall'art. 1365 cod. civ., tenendo altresì conto che l'Obbligo della retribuzione in caso di sciopero non trova ragione nella tutela dell'art. 40 cost.. (V 1315/85, mass n 439397).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)