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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21062 del 07/10/2014 (Rv. 632833 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi ex art.174, comma 4, cod. strada - Rinvio formale al regolamento CE n. 561/2006 - Conseguenze - Violazioni delle norme regolamentari in tema di tutela degli autotrasportatori e di sicurezza stradale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632833-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174, comma 4, cod. strada, opera un rinvio formale alle fonti comunitarie, sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006 (sin dal momento della sua efficacia nell'ordinamento europeo, e dunque anche prima del richiamo espresso operato con la legge 29 luglio 2010, n. 120, in sostituzione del richiamo al regolamento CE n. 3820/1985) sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del codice della strada, con conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ex art. 201, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 174, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 CORTE COST., Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3820, Regolam. Comunitario 15/03/2006 num. 561

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)