Sez. L, Sentenza n. 900 del 17/01/2011 (Rv. 616145 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi - Competenza ad eseguire i controlli - Ripartizione - Criterio.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, la competenza ad eseguire i controlli è stata ripartita, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 12 luglio 1995, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, provvedendo, ai "controlli su strada", la Polizia stradale e, ai "controlli nei locali delle imprese", l'Ispettorato del lavoro.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3820, Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3821, Cod. Strada art. 199, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 204, DM Trasporti 12/07/1995 art. 2, Legge 13/11/1978 num. 727 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)