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Sez. L - , Sentenza n. 3129 del 01/02/2019 (Rv. 652875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Perdita appalto - Illegittima assegnazione del dipendente - Insussistenza del nesso causale - Conseguenze - Illegittimità del recesso - Tutela reintegratoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è illegittimo per difetto del nesso causale il recesso intimato per risoluzione del contratto di appalto cui il lavoratore è stato adibito con assegnazione di mansioni non coerenti con l'inquadramento spettante; nondimeno, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, fra quella reintegratoria e quella indennitaria, il giudice di merito deve espressamente verificare se sia evidente l'insussistenza della ragione inerente l'attività produttiva ovvero l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)