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Sez. L - , Sentenza n. 181 del 08/01/2019 (Rv. 652220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Art. 18, comma 7, st.lav. "ratione temporis" applicabile - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Prova insufficiente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'insufficienza probatoria in ordine all'adempimento dell'obbligo di "repêchage" non è sussumibile nell'alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall'art. 18, comma 7, st.lav., nella formulazione, modificata dalla l. n. 92 del 2012, "ratione temporis" applicabile, che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell'impossibilità di reperire una missione compatibile con la professionalità dei lavoratori licenziati).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)