Sez. 3, Sentenza n. 6759 del 06/08/1987 (Rv. 454965 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITÀ DEL FATTO GENERATORE DEL DANNO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI COINVOLTI - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITÀ DEL FATTO GENERATORE DEL DANNO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI COINVOLTI - SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
La ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei soggetti che vi sono coinvolti e l'accertamento della esistenza o meno del rapporto di causalità tra i comportamenti accertati e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito sottratti, una volta che risultino congruamente motivati, al Sindacato di legittimità. (nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, il S.C. ha anche precisato che nella prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 13 delle istruzioni del regolamento ferroviario - ove è fatto carico ai manovratori di avvisare con cura ed anticipatamente le persone interessate dalla manovra - l'espressione "con cura", pur imponendo una particolare diligenza, non comporta per il manovratore l'Obbligo di prevenire indiscriminatamente ogni ipotesi di pericolo, anche se determinato dall'altrui comportamento imprudente e negligente). (Conf 6183/86, mass n 448457; (Conf 1962/84, mass n 434040; (Conf 1504/83, mass n 426332; (Conf 6485/81, mass n 417322; (Conf 1748/80, mass n 405370; (Conf 3861/79, mass n 400320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)