Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 21/02/1994 (Rv. 485398 - 01)
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Scontro di veicoli - In genere | Prova della derivazione del sinistro dalla parziale invasione della semicarreggiata opposta - Presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente - Persistenza - Fondamento.
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Scontro di veicoli - In genere
Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (ora abrogato dall'art. 285 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 393, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 393, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)