Sez. 3, Sentenza n. 3543 del 13/02/2013 (Rv. 625217 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Circolazione di veicoli - Responsabilità civile in ipotesi di scontro - Prova della derivazione del sinistro dall'inosservanza dell'obbligo di circolazione in prossimità del margine destro della carreggiata - Automatico superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di circolare, percorrendo una curva, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ai sensi dell'art. 143, secondo e terzo comma, cod. strada, non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell'altro conducente dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest'ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 141 cod. strada, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)