Sez. L, Sentenza n. 3276 del 08/06/1979 (Rv. 399659 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - APPELLO CON RISERVA DEI MOTIVI SULLA BASE DELLA SEMPLICE NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA E DEL PRECETTO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - APPELLO CON RISERVA DEI MOTIVI SULLA BASE DELLA SEMPLICE NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA E DEL PRECETTO - INAMMISSIBILITA.*
Poiche in tema di rito del lavoro, la particolare Forma di impugnazione prevista dal secondo comma dell'art 433 cod proc civ, per il quale, prima della notificazione della sentenza di primo grado, l'appello puo essere proposto con riserva dei motivi, presuppone che sia stata iniziata l'esecuzione, e inammissibile il gravame proposto in questa Forma sulla base della semplice notificazione del dispositivo della sentenza in Forma esecutiva e del precetto, in quanto l'esecuzione inizia solamente con il pignoramento, mentre la notificazione del titolo esecutivo e del precetto costituiscono Atti che precedono l'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)