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Sez. L, Sentenza n. 7392 del 15/12/1983 (Rv. 431985 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - APPELLO CON RISERVA DEI MOTIVI SULLA BASE DELLA SEMPLICE NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA E DEL PRECETTO - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - EFFICACIA SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431985-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - APPELLO CON RISERVA DEI MOTIVI SULLA BASE DELLA SEMPLICE NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA E DEL PRECETTO - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - EFFICACIA SANATORIA - ESCLUSIONE.*

La particolare Forma di impugnazione (proposizione dell'appello con riserva dei motivi) prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ., presuppone, secondo il testuale disposto della norma, che sia stata iniziata l'esecuzione; pertanto, deve ritenersi inammissibile il gravame proposto sulla base della semplice notificazione del dispositivo della sentenza in Forma esecutiva e del precetto, che costituiscono solo Atti che precedono l'esecuzione stessa, senza che possa riconoscersi efficacia sanatoria allo eventuale successivo deposito dei motivi dell'impugnazione. (Conf 3276/79, mass n 399659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)