diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 18/04/1968 (Rv. 332653 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1968-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332653-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*

Alla dichiarazione resa dal procuratore ad litem, non munito di alcun mandato speciale a tal fine, relativa ad un fatto sfavorevole alla parte da lui rappresentata, non puo attribuirsi alcun valore di confessione, con effetto vincolante per la parte stessa. Tuttavia detta dichiarazione, provenendo da chi e da presumere abbia ricevuto dalla parte, per l'adempimento del mandato professionale, le notizie relative alla controversia, da utilizzare nella difesa giudiziale, e pur sempre un elemento probatorio che, solo o in concorso con altri elementi processualmente acquisiti, e liberamente valutabile dal giudice, il quale puo, secondo il suo prudente apprezzamento, rettamente fondarvi la sua decisione. (Conf. 2857-66, massima n.325430 752-64 44-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)