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Sez. 1, Sentenza n. 379 del 11/02/1972 (Rv. 356274 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PROVA PRESUNTIVA - LEGITTIMITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356274-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PROVA PRESUNTIVA - LEGITTIMITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La motivazione sulla conoscenza, nel creditore convenuto in Azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del fallito, puo ritenersi adeguata anche quando il giudice abbia fondato il proprio convincimento su elementi presuntivi, costituendo quella per presunzioni una prova completa, efficace quanto gli altri mezzi di prova, alla quale e consentito ricorrere, anche in via esclusiva e con preferenza rispetto ad altre ritenute meno attendibili; ne e sindacabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici ed errori giuridici ed adeguatamente motivato, l'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza degli elementi assunti a fondamento della presunzione, sulla idoneita dei medesimi ad inferirne il fatto ignoto come conseguenza, se non necessaria, almeno univoca e logica in base al principio dell'id quod plerumque accidit, e sulla rispondenza degli stessi ai caratteri di gravita, precisione e univocita richiesti dalla legge (nella specie, era stata ritenuta la conoscenza dell'insolvenza del fallito da parte di un creditore a cui favore quattro mesi prima del fallimento era stata concessa un'ipoteca, in base alla constatazione che la garanzia era stata costituita perche il creditore era frequentemente intervenuto con operazioni di finanziamento per sopperire al mancato pagamento di assegni precedentemente emessi dal fallito). (V 2116'68, mass n 334274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)