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Sez. 1, Sentenza n. 18557 del 09/09/2011 (Rv. 619346 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Costituzione in mora dell'Usl - Modalità - Richiesta scritta del creditore - Necessità - Trasmissione delle distinte riepilogative - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619346-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Ai fini della costituzione in mora dell'Usl, non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta, rispetto alla quale non costituisce un valido equipollente la trasmissione delle distinte riepilogative delle ricette, che il farmacista ha l'onere dì inoltrare, secondo l'Accordo nazione di categoria, entro il quattordicesimo giorno di ciascun mese, il cui invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all'ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso quest'ultimo il termine, il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, DPR 21/02/1989 num. 94 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)