Sez. 1, Sentenza n. 15697 del 12/06/2008 (Rv. 603383 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debito di una ASL nei confronti del farmacista - Scadenza - Determinazione - Invio delle distinte riepilogative - Atto di costituzione in mora - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo al debito di una ASL nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, DPR 15/09/1979, DPR 21/12/1989 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)