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Sez. 2, Sentenza n. 11849 del 26/11/1997 (Rv. 510394 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Contestazione dei presupposti del diritto del patrono e dell'effettività delle prestazioni - Applicazione del rito camerale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510394-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali espletate in favore del cliente, lo speciale procedimento camerale di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, deve considerarsi di diritto singolare in ragione della non appellabilità del provvedimento terminale e dell'eccezionale deroga al principio del doppio grado di giudizio. Ne consegue l'adottabilità del procedimento semplificato speciale nella sola ipotesi in cui il "thema decidendum" resti circoscritto alla determinazione della misura dei compensi spettanti al professionista e la sua esclusione quando l'intimato abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono o l'effettività delle prestazioni da questo dedotte. In tale ipotesi, ove il giudice proseguendo con il rito speciale, abbia egualmente ritenuto di pronunciarsi, il provvedimento terminale assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale e agli effetti giuridici che è destinato a produrre, il valore di sentenza e come tale è soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione (e quindi all'appello) e non alla residuale ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)