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Sez. 2, Sentenza n. 4375 del 19/04/1995 (Rv. 491882 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Contestazione del diritto al compenso, proposizione di eccezione e di domanda riconvenzionale - Applicazione del rito camerale al giudizio di opposizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491882-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di onorari di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 - che prevede, in caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.) - deve considerarsi di diritto singolare, per la non appellabilità del provvedimento terminale e l'eccezionale deroga al principio del doppio grado, e perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto, nel caso in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum", un'eccezione di compensazione, o una domanda riconvenzionale, oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato, con la conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi e non con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)