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Sez. 1, Sentenza n. 942 del 12/02/1979 (Rv. 397109 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 21, COMMA TERZO LEGGE FALLIMENTARE - ADDOSSAMENTO DELLE SPESE AL FALLITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397109-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 21, COMMA TERZO LEGGE FALLIMENTARE - ADDOSSAMENTO DELLE SPESE AL FALLITO - CONDIZIONI.*

La sentenza della Corte costituzionale n 46 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimita dell'art 21 terzo comma della legge fallimentare, nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, poneva a carico di chi l'avesse subita, senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa con il suo comportamento, le spese della procedura ed il compenso del curatore, implica che tali oneri possono essere posti a carico del fallito nell'ipotesi in cui il giudice sia stato indotto in errore, circa l'esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione poi revocata, dal comportamento colposo del medesimo (nella specie, consistente nella mancata prospettazione, nella opportuna Sede, del decorso di oltre un anno dalla cessazione della sua attivita imprenditoriale).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)