Sez. 1, Sentenza n. 12349 del 06/11/1999 (Rv. 530940 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore istante - In assenza di colpa dello stesso - Esclusione - Compenso al curatore - Onere dell'Amministrazione dello Stato.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
Nella ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, il compenso dovuto al curatore - dato il carattere di officiosità della procedura fallimentare - deve essere posto a carico dell'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)