Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 26/04/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179790 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini della configurabilità dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen., non è necessario il requisito della immediatezza - richiesto invece per l'esistenza dell'esimente della provocazione in ordine ai delitti di diffamazione ed ingiuria - ben potendo tale attenuante sussistere anche quando il fatto provocatorio sia distante nel tempo rispetto alla reazione, purché permanga lo stato d'ira ovvero tale stato si risvegli in conseguenza di un accadimento collegabile al pregresso fatto ingiusto. (Conf mass n 101405).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)