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Sez. 3, Sentenza n. 3459 del 06/03/2012 (Rv. 621334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato non iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Rilascio del mandato anche ad avvocato iscritto nell'albo speciale - Autentica da parte di avvocato non iscritto - Validità della procura - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione non sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ma unicamente da uno o più avvocati non abilitati a tale patrocinio, senza che rilevi in senso contrario che il mandato, in margine o in calce allo stesso ricorso, sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo e indicato come domiciliatario, qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stata autenticata da avvocato non abilitato al patrocinio speciale suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)