Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 21/05/2014 (Rv. 630836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Notificazione dell'elenco delle produzioni ex art. 372 cod. proc. civ. - Difensore domiciliatario sprovvisto di procura speciale - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di legittimità, l'attività di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)