Sez. L, Sentenza n. 2881 del 08/06/1978 (Rv. 392308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DEROGABILITA CON LEGGI SPECIALI - RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDE FERROTRAMVIARIE - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DEROGATIVE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 2113, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DEROGABILITA CON LEGGI SPECIALI - RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDE FERROTRAMVIARIE - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DEROGATIVE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 2113, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
L'art 2113 cod civ si applica ai rapporti di lavoro subordinato, anche se disciplinato da leggi speciali, tranne che queste nel recepirlo non abbiano fissato termini diversi e piu ampi per la impugnazione degli Atti di transazione o rinunzia o, addirittura, abbiano omesso la previsione di qualsiasi termine per tale impugnazione. Pertanto, in Mancanza di Disposizioni derogative, il lavoratore, dipendente da aziende ferrotranviarie di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148, deve impugnare l'atto di rinunzia, eventualmente sottoscritto, nel termine di decadenza previsto dal secondo comma del citato art 2113.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)