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Sez. L, Sentenza n. 2881 del 08/06/1978 (Rv. 392308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DEROGABILITA CON LEGGI SPECIALI - RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDE FERROTRAMVIARIE - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DEROGATIVE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 2113, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DEROGABILITA CON LEGGI SPECIALI - RAPPORTO DI LAVORO CON AZIENDE FERROTRAMVIARIE - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DEROGATIVE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 2113, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*

L'art 2113 cod civ si applica ai rapporti di lavoro subordinato, anche se disciplinato da leggi speciali, tranne che queste nel recepirlo non abbiano fissato termini diversi e piu ampi per la impugnazione degli Atti di transazione o rinunzia o, addirittura, abbiano omesso la previsione di qualsiasi termine per tale impugnazione. Pertanto, in Mancanza di Disposizioni derogative, il lavoratore, dipendente da aziende ferrotranviarie di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148, deve impugnare l'atto di rinunzia, eventualmente sottoscritto, nel termine di decadenza previsto dal secondo comma del citato art 2113.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)