Sez. L, Sentenza n. 882 del 09/02/1980 (Rv. 404312 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DIPENDENTI DELLA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI TALE ACCORDO CONCRETANTI RINUNCE O TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - RECLAMO GERARCHICO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DIPENDENTI DELLA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI TALE ACCORDO CONCRETANTI RINUNCE O TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - RECLAMO GERARCHICO - ESCLUSIONE.*
Sebbene l'accordo aziendale dell'1 agosto 1961 abbia esteso ai rapporti di lavoro dei dipendenti della societa partenopea trasporti la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, gli Atti relativi all'attuazione di tale accordo che concretino rinunce o transazioni dei dipendenti - in particolare in ordine alla liquidazione dell'indennita di buonuscita ex art 26 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 - debbono essere impugnati non gia mediante il reclamo gerarchico ai sensi dell'art 10 del RD citato bensi ai sensi dell'art 2113 cod civ, in quanto il termine d'impugnativa fissato dal secondo comma di quest'ultima norma opera anche per i rapporti disciplinati da leggi speciali, salvo che queste ne prevedano uno piu lungo, e la materia regolata dall'art 10 citato, concernente i provvedimenti dell'azienda datrice di lavoro, e diversa da quella oggetto della norma del codice, che riguarda la dimissione di diritti del lavoratore. Tale principio e valido in special modo in relazione a rinunce e transazioni anteriori all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la cui impugnazione, secondo il vecchio testo dell'art 2113 cod civ, doveva necessariamente proporsi nelle forme della domanda giudiziale. (V 5277/78, mass n 395047; (V 4751/78, mass n 394443; (V 2881/78, mass n 392308; (V 3454/77, mass n 387007; (V 2690/52; (contra 1451/79, mass n 397777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)