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Sez. 5, Sentenza n. 2877 del 10/06/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212692 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Di carta di credito o documento equipollente - Concorso con il delitto di cui all'art.12 legge 5 marzo 1991 n. 143 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212692-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art.12 della legge 5 marzo 1991 n.143 (che punisce, tra l'altro, il possesso di carta di credito di illecita provenienza) si pone in rapporto di specialità con il delitto di ricettazione (dal momento che tutti gli elementi del delitto di cui all'art 648 cod. pen. sono presenti nella ipotesi criminosa di possesso di carta di credito di illecita provenienza, la quale contiene, inoltre, l'elemento specializzante rappresentato dal possesso del documento sopra indicato). Conseguentemente, l'autore del furto della carta di credito non può essere chiamato a rispondere anche dell'abusivo possesso del medesimo documento, dal momento che la detenzione da parte del ladro del bene trafugato rappresenta l'evento (in senso naturalistico) dell'atto dell'impossessamento della cosa mobile altrui.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 12, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)