diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 30 del 09/01/1998 Cc. (dep. 30/01/1998) Rv. 209585 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Acquisizione di carte di credito ovvero di documenti di provenienza illecita - Rapporto di specialità con la ricettazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209585-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

La norma di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991 n. 197, che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, acquisisce carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 cod. pen., che punisce la ricettazione; infatti la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra come tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale - quale deve considerarsi l'art. 648 cod. pen. - siano presenti in quella di carattere speciale di cui al predetto art. 12 d.l. n. 143 del 1991, la quale contiene in sè un elemento specifico o specializzante rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della tutela penale della norma speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 12 d.l. 143/91 e non anche - come contestato - la ricettazione, la condotta dell'imputato che aveva acquisito una tessera "Viacard" provento di furto) (Contra sez. II, 19 settembre 1997, n. 9486, Paissan)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)