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Sez. 3, Sentenza n. 1141 del 01/03/1989 (Rv. 462055 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - TERMINE PER IL PAGAMENTO - USO RELATIVO - NATURA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462055-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - TERMINE PER IL PAGAMENTO - USO RELATIVO - NATURA.*

L'uso che, in materia di locazione, regoli il termine per il pagamento del canone non può essere considerato, giusta l'art. 8 disp. Prel. Cod. civ., un uso normativo, non essendo richiamato dall'art. 1587 n. 2 cod. civ., ma va considerato come uso negoziale, operante in base all'art. 1340 cod. civ. in quanto non escluso dalle parti, sicché la prova della sua esistenza va data dal locatore che sulla sua base pretenda l'anticipata corresponsione del canone.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 8, Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1587 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)