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Sez. 3, Sentenza n. 5638 del 24/06/1997 (Rv. 505426 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Deroga al disposto di cui all'art. 1277 cod.civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505426-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO

Il principio secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (quantunque assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari) è contenuto in una norma di chiaro carattere dispositivo (quella di cui all'art. 1277 cod.civ.), cui è consentito derogare sia per effetto di un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario (ovvero di una pratica costante e preesistente intercorrente tra le parti in tal senso), sia qualora la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante risulti consentita da usi negoziali, sempre evocabili a dimostrazione di una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)