Sez. 3, Sentenza n. 5638 del 24/06/1997 (Rv. 505426 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Deroga al disposto di cui all'art. 1277 cod.civ. - Ammissibilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Il principio secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (quantunque assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari) è contenuto in una norma di chiaro carattere dispositivo (quella di cui all'art. 1277 cod.civ.), cui è consentito derogare sia per effetto di un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario (ovvero di una pratica costante e preesistente intercorrente tra le parti in tal senso), sia qualora la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante risulti consentita da usi negoziali, sempre evocabili a dimostrazione di una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)