Sez. 1, Sentenza n. 11154 del 13/12/1996 (Rv. 501309 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Sanzioni amministrative - Procedimento - Rimessione atti dall'Ufficio Italiano Cambi al Ministro del Tesoro nel termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma secondo, del d.P.R. n. 148 del 1988 - Necessità che gli atti pervengano nel termine - Esclusione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Nella procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni valutarie, è sufficiente, ai fini dell'osservanza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma secondo, del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, che l'Ufficio Italiano Cambi invii o spedisca gli atti al Ministro del Tesoro nel termine suddetto, e non che essi gli pervengano entro lo stesso termine.
Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 31, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)