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Sez. L, Sentenza n. 1372 del 05/03/1982 (Rv. 419214 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - PRECLUSIONE - INTRODUZIONE DELLA DOMANDA NUOVA CON ATTO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RIUNIONE A QUELLO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419214-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - PRECLUSIONE - INTRODUZIONE DELLA DOMANDA NUOVA CON ATTO AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RIUNIONE A QUELLO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*

Le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. per il rito ordinario e di cui agli artt. 414, 416 e 420, primo comma, per il rito del lavoro, essendo volte unicamente a garantire le esigenze del contraddittorio e del diritto di difesa, non impediscono che una nuova domanda la cui proposizione sia dalle medesime inibita, possa essere separatamente introdotta con autonomo atto, destinato ad essere riunito a quello originario, ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.. (Conf 199/1963, mass n 260258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)