Sez. 1, Sentenza n. 199 del 07/02/1963 (Rv. 260258 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE - NOME COMMERCIALE - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO DI DOMANDE NUOVE, NON IN CONTRASTO CON QUELLE PROPOSTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - POSSIBILITA DI RICHIEDERE IN UN SEPARATO GIUDIZIO LA SOSTITUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE COMMERCIALE, DOPO CHE IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO SI SIA RICHIESTA LA SOLA MODIFICAZIONE DI ESSA.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - MODIFICAZIONE - NOME COMMERCIALE - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO DI DOMANDE NUOVE, NON IN CONTRASTO CON QUELLE PROPOSTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - POSSIBILITA DI RICHIEDERE IN UN SEPARATO GIUDIZIO LA SOSTITUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE COMMERCIALE, DOPO CHE IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO SI SIA RICHIESTA LA SOLA MODIFICAZIONE DI ESSA.*
Il divieto di mutare la domanda nel corso del processo (art 183 cod proc civ) non esclude la proponibilita della nuova domanda in separato giudizio. Peraltro, una volta che sia stata proposta una domanda, non si puo, neppure in separato giudizio, chiedere qualche cosa che sia antitetica a quanto in precedenza invocato, come, ad esempio, nel caso in cui taluno, dopo aver chiesto in giudizio l'adempimento di un contratto, invochi in altro giudizio la nullita del medesimo - viceversa, ove si voglia qualcosa che ecceda la domanda precedente, come nel caso dello imprenditore commerciale il quale, dopo aver chiesto la modificazione della denominazione sociale di una impresa concorrente, invocando integrazione o parziali cambiamenti, idonei a differenziarla e ad evitare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e esercitata, successivamente venga a richiedere la radicale sostituzione di quella denominazione, perche, alla luce di nuovi elementi, il parziale cambiamento, in precedenza invocato, non sarebbe piu sufficiente ad eliminare la confusione, non puo dirsi che esista contraddizione tra la prima e la successiva istanza, ma soltanto un ampliamento, un quid novi, che puo benissimo formare oggetto di un separato e contemporaneo giudizio. Tra le due domande non vi e rapporto di contraddizione, ma di connessione e l'effetto che puo eventualmente ricollegarsi alla tardivita della seconda domanda non e gia quello di impedirne la proposizione, ma tutto al piu quello di impedire al giudice la riunione dei procedimenti, a norma del primo comma art 274 cod proc civ, ove lo stato della causa precedentemente proposta non possa subire il ritardo di quella proposta successivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)