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Sez. 1, Sentenza n. 5669 del 09/06/1998 (Rv. 516226 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE | Presentazione dell'istanza di trattazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione della controversia - Reclamo avverso la declaratoria di estinzione - Accoglimento - Conseguente emissione del provvedimento di trattazione della causa - Necessità - Contestuale decisione della controversia nel merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516226-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE

L'art. 75, secondo comma, del D.L. n. 546 del 1992, nello stabilire che le controversie pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale si estinguono (con declaratoria del presidente dell'organo) in assenza di una specifica istanza di trattazione, e nel consentire, alla parte interessata, la proposizione di un reclamo dinanzi al collegio avverso il provvedimento estintivo secondo le modalità contemplate dal precedente art. 28, presuppone l'apertura (in seno alla più ampia procedura contenziosa) di un vero e proprio subprocedimento, rigorosamente circoscritto al controllo dei presupposti della dichiarata estinzione, nel corso del quale la parte ricorrente ha facoltà di provare la presentazione rituale e tempestiva dell'istanza di trattazione (notifica, spedizione o consegna alla segreteria dell'organo tributario). Ne consegue che, dichiarata l'estinzione del procedimento (sia pur, come nella specie, con provvedimento erroneamente collegiale anziché presidenziale), l'eventuale doglianza proposta avverso tale declaratoria (a prescindere dal "nomen iuris" adottato dalla parte, che, nella specie, aveva fatto riferimento all'impugnazione per revocazione ex art. 41 d.P.R. 636/72 e 395 cod. proc. civ.) comporta l'obbligo, per il collegio, di limitare la propria cognizione al solo esame circa la rituale presentazione, o meno, dell'istanza (onde disporre, in caso di positivo accertamento, la successiva trattazione della causa), e non anche la facoltà di decidere immediatamente la controversia nel merito, nell'improprio esercizio dei poteri tipici della fase rescissoria del procedimento per revocazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 art. 28, Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)