Sez. 1, Sentenza n. 6250 del 09/07/1996 (Rv. 498448 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Impugnazione - Intervenuta approvazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 sul nuovo processo tributario - Irrilevanza - Ricorso immediato in Cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
La impugnazione della decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, intervenuta tra la entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (disciplinante il nuovo processo tributario) e l'insediamento delle istituite nuove commissioni, deve essere proposta secondo il regime anteriore alla entrata in vigore del decreto precitato e, cioè, innanzi alla Corte di Appello ovvero alternativamente innanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Conseguentemente il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)