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Sez. L, Sentenza n. 4428 del 07/08/1982 (Rv. 422417 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - GIUDIZI PREVIDENZIALI - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422417-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - GIUDIZI PREVIDENZIALI - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*

Nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, mentre il giudice di primo grado è tenuto, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. a farsi assistere da un consulente all'uopo nominato, per il giudice di appello tale nomina è rimessa ad una valutazione discrezionale, salvo che, avendo egli dichiarato la nullità della consulenza espletata nel precedente grado di giudizio e dovendone disporre la rinnovazione ex art. 162 cod. proc. civ., senza possibilità di rimessione al giudice di primo grado, non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 cod. proc. civ., debba supplire con la propria attività istruttoria alla Mancanza dell'accertamento tecnico obbligatorio, venuto meno per effetto della dichiarata nullità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)