Sez. L, Sentenza n. 2187 del 27/03/1986 (Rv. 445346 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI -DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - NOMINA DI UN CONSULENTE - IN PRIMO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - IN SECONDO GRADO - FACOLTATIVITÀ - OMISSIONE DELLA PREDETTA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NOMINA DA PARTE DI QUELLO DI APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI -DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - NOMINA DI UN CONSULENTE - IN PRIMO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - IN SECONDO GRADO - FACOLTATIVITÀ - OMISSIONE DELLA PREDETTA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NOMINA DA PARTE DI QUELLO DI APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*
Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ., la nomina di un consulente tecnico nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, che richiedono accertamenti tecnici, è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado. (V 4428/82, mass n 422417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)