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Sez. L, Sentenza n. 3744 del 26/06/1984 (Rv. 435731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRONUNCIA DI LEGITTIMITÀ SOTTO IL PROFILO DEL NOTEVOLE INADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI - PRONUNCIA FONDATA SU FATTI DIVERSI DA QUELLI CONTESTATI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRONUNCIA DI LEGITTIMITÀ SOTTO IL PROFILO DEL NOTEVOLE INADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI - PRONUNCIA FONDATA SU FATTI DIVERSI DA QUELLI CONTESTATI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., il giudice del merito, che ne sia richiesto, può e deve decidere sulla legittimità dello stesso sotto il diverso profilo del notevole inadempimento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 sempre che risultino immutati i fatti contestati con il licenziamento, non essendo per contro ammissibile una pronuncia sotto tale ultimo profilo fondata su fatti diversi da quelli contestati. (V 5491/83, mass n 430426; (V 3756/83, mass n 428667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)