Sez. L, Sentenza n. 5491 del 26/08/1983 (Rv. 430426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA DI LICENZIAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI - ESCLUSIONE - POTERE DI QUALIFICARE GLI ELEMENTI DI FATTO - SPETTANZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE - FUNZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA DI LICENZIAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI - ESCLUSIONE - POTERE DI QUALIFICARE GLI ELEMENTI DI FATTO - SPETTANZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE - FUNZIONE - CRITERI.*
Il principio dell'immutabilità della causa di licenziamento contestata si riferisce agli elementi di fatto e non alla qualificazione dei medesimi che rientra nei poteri del giudice, il quale deve valutarli al fine di stabilire se integrino gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, in relazione al loro contenuto sostanziale ed allo scopo con essi avuto di mira.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)