Sez. 3, Sentenza n. 7025 del 07/07/1999 (Rv. 528360 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Diritto alla riconsegna - Incorporazione nella polizza - Fonte - Individuazione nella dichiarazione cartolare e non nel contratto di trasporto - Conseguenze - La legge regolatrice - Accertamento - Criteri.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE
Il diritto alla riconsegna incorporato nella polizza di carico non ha la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella dichiarazione cartolare in essa contenuta, che svincola i diritti inerenti al trasporto dal rapporto fondamentale. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della legge regolatrice in una controversia (nella specie risalente al 1984) fra un vettore straniero ed una società italiana, non può trovare applicazione l'art. 10 del codice della navigazione, bensì l'art. 25, secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 10, Cod. Navig. art. 460, Preleggi art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)