Sez. 3, Sentenza n. 9629 del 16/06/2003 (Rv. 564302 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Consegna senza previa richiesta di esibizione della polizza di carico - Responsabilità del vettore - Sussistenza - Normativa vigente nel paese di arrivo che prevede la consegna della merce ad organismo pubblico che provvederà ad eseguire la consegna al destinatario - Idoneità ad escludere la responsabilità del vettore - Esclusione.
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In relazione al trasporto marittimo di merci, se il vettore ha assunto l'obbligo, nei confronti del caricatore, di consegnare la merce solo su presentazione e restituzione della polizza di carico, questa modalità di consegna non viene meno, e conseguentemente il vettore non va esente da responsabilità, nell'ipotesi che consegni le merci - senza poter pretendere la presentazione della polizza di carico - ad una impresa di sbarco o ad altro organismo pubblico, anche se tali modalità di consegna sono obbligatorie nel porto di arrivo, in mancanza di una clausola contrattuale che escluda la responsabilità in questo caso (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contrattualmente responsabile il vettore che aveva consegnato la merce senza pretendere la presentazione della polizza di carico, anche se il porto di attracco era nel territorio della Repubblica Dominicana, la cui normativa prevedeva l'obbligo per il vettore di consegnare la merce all'autorità portuale, che a sua volta doveva inviarla all'autorità doganale, a cui spettava di eseguire la consegna finale).
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)