Sez. U, Sentenza n. 3747 del 10/01/1976 Ud. (dep. 20/03/1976) Rv. 132861 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AL REO SOPRAVVENUTE ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI APPLICARLE DI UFFICIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AL REO SOPRAVVENUTE ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI APPLICARLE DI UFFICIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Nel caso in cui le Disposizioni piu favorevoli al reo del DL 11 aprile 1974, n 99 convertito nella legge 7 giugno 1974, n 220 siano entrate in vigore dopo la pronuncia di primo grado, il giudice di appello, a norma dell'art 2 cod pen, che disciplina la successione delle leggi penali nel tempo e in attuazione del principio di legalita recepito dall'art 25 cost, qualora l'impugnazione non sia inammissibile per causa originaria, deve procedere di ufficio, indipendentemente da un'esplicita o implicita richiesta di parte, a una valutazione comparativa tra la vecchia e la nuova legislazione e quindi, ricorrendo i requisiti richiesti, deve applicare le norme piu favorevoli all'imputato e, comunque, adeguatamente motivare in ordine all'Esercizio, anche in senso negativo, dei poteri conferitigli dalla legge. In particolare, nella situazione accennata, poiche l'art 6 della legge citata ha eliminato il divieto di effettuare il giudizio di comparazione con le circostanze inerenti alla persona del colpevole, il giudice di appello deve procedere di ufficio al suddetto giudizio, prima non consentito, tra le attenuanti generiche e la recidiva, rimanendo demandato alla sua discrezionalita dichiarare l'equivalenza o la prevalenza tra le circostanze, e fermo restando il divieto della reformatio in pejus per quanto riguarda la misura della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)