Sez. 5, Sentenza n. 6534 del 16/03/1977 Ud. (dep. 23/05/1977) Rv. 135984 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AL REO SOPRAVVENUTE ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI APPLICARLE DI UFFICIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI AL REO SOPRAVVENUTE ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI APPLICARLE DI UFFICIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Nel caso in cui le Disposizioni piu favorevoli al reo (nella specie, Disposizioni contenute nel decreto legge 11 aprile 1974, n 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n 220) siano entrate in vigore dopo la pronuncia di primo grado, il giudice di appello deve, a norma dell'art 2 cod pen, che disciplina la successione delle leggi penali nel tempo, procedere di ufficio a una valutazione comparativa tra la vecchia e la nuova normativa, applicare, ricorrendone i presupposti, le norme piu favorevoli al reo e, comunque, motivare adeguatamente in ordine all'Esercizio, anche in senso negativo, del potere conferitogli dalla legge. E, pertanto, inficiata di nullita per Mancanza di motivazione la sentenza con la quale il giudice di appello omette di procedere al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti in applicazione della nuova normativa di cui al decreto legge 11 aprile 1974, n 99 convertito nella legge 7 giugno 1974, n 220, sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado e piu favorevole al reo, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. (Conf mass n 132861/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)