diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7288 del 10/04/2015 (Rv. 635229 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette - Funzione - Erogazione di un'unica pensione complessiva - Condizioni - Inveramento delle condizioni per l'erogazione del trattamento complessivo - Necessità - Diritto dell'iscritto, in costanza di rapporto, alla pensione di invalidità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635229-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Il fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, è finalizzato ad integrare le pensioni dovute agli iscritti, o ai loro superstiti, dall'assicurazione generale obbligatoria, e a ciò provvede erogando agli aventi diritto un'unica pensione complessiva, comprensiva di quanto eventualmente spettante per l'A.G.O., anche nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, senza che possa attribuire anticipatamente alcun trattamento pensionistico. Ne consegue che l'iscritto al fondo non può ottenere l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, prima che siano realizzate le condizioni per l'erogazione del trattamento complessivo e, in particolare, prima della perdita della qualità di iscritto al fondo, che consegue alla cessazione dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)