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Sez. L, Sentenza n. 2298 del 03/04/1986 (Rv. 445431 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - FUNZIONE - EROGAZIONE DI UNA PENSIONE UNICA COMPLESSIVA - DIRITTO DELL'ISCRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ PRIMA DEL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO E DELLE PERDITE DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445431-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - FUNZIONE - EROGAZIONE DI UNA PENSIONE UNICA COMPLESSIVA - DIRITTO DELL'ISCRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ PRIMA DEL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO E DELLE PERDITE DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO - ESCLUSIONE.*

Il fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla legge 2 aprile 1958 n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971 n. 587) - fondo che costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall'Assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono soggetti, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla Assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell'Assicurazione stessa - eroga un'unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo. Pertanto l'iscritto al fondo non può ottenere la pensione di anzianità prevista dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903 prima che si siano verificate le condizioni per il trattamento complessivo contemplato dalla citata legge n. 377 ed, in particolare, prima della perdita della qualità di iscritto al fondo, perdita che non consegue alla semplice domanda diretta ad ottenere la suddetta pensione di anzianità. (V 6413/81, mass n 417217).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 3, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)