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Sez. L, Sentenza n. 5674 del 18/11/1985 (Rv. 442866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA DA RELIGIOSA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONGREGAZIONE, SECONDO I VOTI PRONUNZIATI - SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA DA RELIGIOSA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONGREGAZIONE, SECONDO I VOTI PRONUNZIATI - SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*

L'attività didattica svolta da una religiosa non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunziati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., soggetta alle leggi dello stato italiano, bensì opera di evangelizzazione compiuta religionis causa, in adempimento dei fini della congregazione stessa e regolata esclusivamente dal diritto canonico, conformemente al disposto dell'art. 2 dell'accordo sottoscritto in Roma in data 18 febbraio 1984 tra lo stato italiano e la S. Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché dell'art. 7 della Costituzione; pertanto, la prestazione di detta attività non legittima la religiosa alla proposizione della domanda di pagamento dell'indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ.. (V 2987/82, mass n 420898; (V 2897/82, mass n 420896; (V 1588/82, mass n 419397).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)