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Sez. L, Sentenza n. 1588 del 12/03/1982 (Rv. 419397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA DAL RELIGIOSO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONGREGAZIONE E QUALE COMPONENTE DI ESSA, SECONDO I VOTI PRONUNCIATI - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RETRIBUZIONE E DI CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA DAL RELIGIOSO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONGREGAZIONE E QUALE COMPONENTE DI ESSA, SECONDO I VOTI PRONUNCIATI - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RETRIBUZIONE E DI CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI.*

L'attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., soggetta alle leggi dello stato italiano, bensì opera di evangelizzazione, religionis causa, in adempimento dei fini della congregazione stessa e regolata esclusivamente dal diritto canonico, conformemente al disposto degli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 7 della Costituzione. Pertanto tale prestazione non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato, né costituisce presupposto idoneo all'insorgere di un rapporto previdenziale, neppure dopo la sentenza numero 108 del 1977 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge 3 maggio 1956 n. 392, nella sola parte in cui escludeva l'obbligatorietà della tutela previdenziale per l'attività prestata dal religioso alle dipendenze di terzi, ma ha espressamente escluso la possibilità di ricomprendere in tale categoria l'ordine o la congregazione di appartenenza, conformemente alla legge 5 luglio 1961 n. 579 che, nell'istituire il fondo di Invalidità e vecchiaia per il clero, non ha tuttavia fatto Obbligo a tali enti ecclesiastici di iscrivere i loro appartenenti alla Assicurazione generale obbligatoria per l'attività svolta dai religiosi all'interno di essi. (V 1624/78, mass n 391020).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 2, Legge 03/05/1956 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 05/07/1961 num. 579

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)