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Sez. 6, Sentenza n. 14527 del 19/10/1977 Ud. (dep. 17/11/1977) Rv. 137551 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - RINVIO DEL DIBATTIMENTO - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137551-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - RINVIO DEL DIBATTIMENTO - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - LEGITTIMITA.*

Se dopo la comparizione dell'opponente a decreto penale il dibattimento viene rinviato a tempo indeterminato o a udienza fissa il pretore, in caso di mancata comparizione dell'imputato alla nuova udienza, deve dichiararne la contumacia - qualora ne ricorrano i presupposti - e non puo invece ordinare l'esecuzione del decreto penale, in considerazione della automaticita e definitivita della revoca del decreto stesso a seguito della prima comparizione in udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)